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Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori

Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

L’art. 5 c. 2 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ha previsto l’istituto dell’accesso civico generalizzato: chiunque ha il diritto di accedere a dati, informazioni e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, con i soli limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

L'istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata da chiunque, a prescindere da una motivazione, all’Azienda Ulss5 Polesana tramite:

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza (per la decorrenza dei termini fa fede la data di ricezione del protocollo aziendale) con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione e negli altri casi espressamente previsti dalla normativa.

In caso di diniego alla richiesta di accesso civico generalizzato, sia il richiedente che i controinteressati possono presentare “richiesta di riesame” nelle medesime modalità indicate sopra, all'attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

Ultimo aggiornamento: 04/04/2024
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