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Amianto

L’amianto è un minerale a struttura fibrosa dotato di molteplici caratteristiche: resistenza al calore, al fuoco, estremamente flessibile, facilmente filabile e particolarmente economico. Per le sue particolari caratteristiche ha avuto in passato un vasto utilizzo. L’amianto è risultato pericoloso per la salute a causa delle fibre di cui è costituito e della possibilità di essere inalate. Proprio per questa pericolosità con la Legge 257/1992 è stata vietata, su tutto il territorio nazionale, la produzione, il commercio, l’estrazione e l’importazione di amianto e dei prodotti che lo contengono. Dal 1994 non sono più prodotti e commercializzati materiali con amianto.
 
L’art. 30 comma 8 del D.lgs. 22/97, in riferimento al D.M. del 5 febbraio 2004, ha disposto l’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori dei rifiuti per le imprese che svolgono attività di bonifica, commercio ed intermediazione dei beni contenti amianto. L’Albo è tenuto presso le Camere di Commercio.
Gli interventi di rimozione di piccole quantità di materiali contenenti amianto possono essere realizzati anche dal privato cittadino che può rimuovere piccole quantità di amianto compatto nel rispetto delle linee guida sulla "microraccolta" adottate con DGR n. 1690 del 28/06/2002.
Si evidenzia che deve essere pertinente la propria abitazione.
A cosa serve
Si tratta di una comunicazione che ha lo scopo di informare l’organo di vigilanza dell’Az. ULSS n. 5 Polesana – S.P.I.S.A.L., sullo svolgimento di operazioni potenzialmente pericolose, sia per i lavoratori che le eseguono, sia per l’ambiente per il rischio di inquinamento. In questo modo lo S.P.I.S.A.L. può dare preventivamente indicazioni tecniche per ridurre i rischi personali e ambientali e programmare la vigilanza durante lo svolgimento dei lavori.

A quale ufficio dell’ULSS 5 va inviata
Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) – Dipartimento di Prevenzione, preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo: protocollo.aulss5@pecveneto.it oppure a mezzo raccomandata agli indirizzi
  • Distretto 1 ROVIGO: Viale Tre Martiri, 89 – 45100 Rovigo.
  •  Distretto 2 ADRIA: Piazza degli Etruschi, 9 – 45011 Adria (RO).

Chi deve farla, quando ed in quali casi
Il datore di lavoro prima dell’inizio dei lavori  di attività di manutenzione di materiali contenenti amianto.

Documentazione da presentare
La notifica deve contenere una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
  • ubicazione del cantiere;
  •  tipi e quantitativi di amianto manipolati;
  • attività e procedimenti applicati;
  • numero lavoratori interessati;
  • data di inizio dei lavoro e relativa durata;
  • misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.

Cosa fa lo S.P.I.S.A.L.
La notifica viene iscritta nel registro/protocollo di arrivo; viene verificata la completezza della documentazione ed è possibile richiedere eventuali integrazioni o effettuare il sopralluogo ispettivo.

Ulteriori informazioni
La risposta all'utente non è prevista.
Spese: non previste
Normativa di riferimento: D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81, art. 250 e seguenti.
A cosa serve
Si tratta di una comunicazione che ha lo scopo di informare l’organo di vigilanza dell’Az. ULSS n. 5 Polesana - S.P.I.S.A.L., sullo svolgimento di operazioni potenzialmente pericolose per i lavoratori che eseguono la bonifica di materiali contenenti amianto. In questo modo il Servizio può fornire informazioni e programmare la vigilanza durante lo svolgimento dei lavori.

A quale ufficio dell’ULSS 5 va inviato
Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) – Dipartimento di Prevenzione,
preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo: protocollo.aulss5@pecveneto.it
oppure a mezzo raccomandata agli indirizzi
  • DISTRETTO 1 ROVIGO: Viale Tre Martiri, 89 – 45100 Rovigo.
  • DISTRETTO 2 ADRIA: Piazza degli Etruschi, 9 – 45011 Adria (RO).
Chi deve redigere il piano
Il datore di lavoro, titolare di un impresa specializzata, iscritta all’Albo Regionale Gestori Rifiuti, Cat. 10. I requisiti e le modalità di iscrizione al suddetto Albo, sono riportati nella Del. CN Albo n° 1 e n° 2 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n° 88 del 15 aprile 2004.
Quando ed in quali casi si deve presentare
Il piano deve essere presentato almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori di rimozione del materiale contenente amianto.
Va presentato per tutti i lavori che comportano demolizione, rimozione e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti nonché dai mezzi di trasporto.

Contenuti del piano di lavoro
Il piano di lavoro, firmato dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, deve contenere informazioni circa:
  • nome del committente;
  • natura dei lavori e loro durata presumibile;
  • luogo ove i lavori vengono effettuati;
  • tecniche lavorative (attrezzature e impianti usati, prodotti e materiali impiegati);
  • natura dell’amianto (eventuali analisi chimiche);
  • descrizione delle misure di protezione personale dei lavoratori addetti (DPI, indumenti, ecc.);
  • descrizione delle misure adottate per la protezione di terzi e per la raccolta e smaltimento dei materiali contenenti amianto;
  • descrizione delle misure adottate per la verifica della assenza di rischio al termine dei lavori;
  • nominativo ed estremi autorizzativi del trasportatore del rifiuto e del sito di stoccaggio provvisorio o definitivo (discarica).
Cosa fa lo S.P.I.S.A.L.
Il piano viene registrato dal Servizio che verifica l’idoneità e la regolarità della documentazione.
La legge fissa in 30 giorni il termine dopo il quale la ditta può iniziare i lavori, fermo restando l’obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Ulteriori informazioni
Non è prevista risposta all’utente da parte del Servizio di Vigilanza che riceve il piano. Lo S.P.I.S.A.L. può richiedere integrazioni alla impresa esecutrice dei lavori o disporre eventuali indicazioni tecniche di prevenzione per i lavoratori e per l’ambiente, il cui rispetto verrà verificato durante l’ispezione in cantiere.
Spese: Non previste.
Normativa di riferimento: D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81.
 
Nel caso in cui l’impresa esecutrice presenti un piano di lavoro per la bonifica di materiale contenente amianto in matrice “friabile”, devono essere rispettate le modalità operative previste dal D.M. 06/09/1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto” (allegato I).
Il servizio S.P.I.S.A.L. provvederà ad effettuare, PRIMA dell’inizio dei lavori di rimozione:
  • la verifica del confinamento statico/dinamico e degli apprestamenti di sicurezza delle zone confinate,
  • il controllo sull’adozione di idonei dispositivi di protezione individuali,
  • la presenza di prodotti incapsulanti, modalità di campionamento di aerodispersi durante le fasi di rimozione, ecc.
Il servizio S.P.I.S.A.L. provvederà ad effettuare, DOPO il termine dei lavori di rimozione:
  • verifica visiva delle aree e degli impianti oggetto di bonifica;
  • campionamento di aerodispersi;
  • rilascio della certificazione di restituibilità dell’ambiente in cui è avvenuta la bonifica.
L’impresa esecutrice, in base all’attività svolta dai Tecnici della Prevenzione SPISAL, dovrà provvedere al pagamento dell’importo dovuto per le prestazioni che verrà calcolato sulla base degli importi stabiliti dal tariffario unico regionale vigente (DGR n. 1251 del 28/09/2015)
A cosa serve
La comunicazione ha lo scopo di fornire alla Regione informazioni su quali imprese utilizzano amianto o effettuano smaltimento e bonifica di materiali contenenti amianto, quanti lavoratori risultano esposti a tale rischio, il loro livello di esposizione e la quantità di amianto che è stata smaltita.

A quale ufficio dell’ULSS 5 va inviata
Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) – Dipartimento di Prevenzione, preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo: protocollo.aulss5@pecveneto.it oppure a mezzo raccomandata agli indirizzi
  • DISTRETTO 1 ROVIGO: Viale Tre Martiri, 89 – 45100 Rovigo.
  • DISTRETTO 2 ADRIA: Piazza degli Etruschi, 9 – 45011 Adria (RO).
Chi deve farla e quando presentarla
Il datore di lavoro, titolare di un impresa specializzata, iscritta all’Albo Regionale Gestori Rifiuti, Cat. 10. I requisiti e le modalità di iscrizione al suddetto Albo, sono riportati nella Del. CN Albo n° 1 e n° 2 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n° 88 del 15 aprile 2004.
La comunicazione deve essere trasmessa entro il 28 febbraio di ogni anno.

In quali casi
Tutte le imprese che nel corso dell’anno hanno utilizzato amianto, direttamente o indirettamente nei processi produttivi, o che hanno svolto attività di smaltimento o di bonifica di materiali contenenti amianto.

Documentazione da presentare
La relazione deve contenere le seguenti informazioni (vedi bozza allegata):
  • attività svolta;
  • procedimenti applicati;
  • caratteristiche dei materiali contenenti amianto (composizione, caratteristiche meccaniche, ecc.);
  • quantitativi di amianto utilizzati o smaltiti,
  • numero di lavoratori addetti con i rispettivi dati anagrafici;
  • carattere e durata delle attività degli addetti espressa in ore/anno;
  • livello di esposizione all’amianto dei singoli addetti;
  • misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.
Ulteriori informazioni
La risposta all'utente non è prevista da parte degli Enti riceventi la comunicazione.
Spese: non previste
Normativa di riferimento: Art. 9 Legge 257/92; Circolare del Ministero dell’Ind., Com. e Artig. n° 124976 del 17.02.1993.
Ultimo aggiornamento: 02/11/2022
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