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Controlli Ufficiali (Reg UE 625/2017) e relativi Finanziamenti (D.Lgs 32/2021)

Il Reg UE n. 625/2017 tratta gli aspetti relativi ai  controlli ufficiali, garantendo l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi e delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari. 
Lo scopo del presente regolamento è di stabilire un quadro armonizzato a livello dell’Unione Europea per l’organizzazione dei controlli ufficiali nell’intera filiera agroalimentare.
Tra le principali novità introdotte, vi è un’estensione del campo di applicazione dei controlli ufficiali a tutta la filiera agroalimentare. Il regolamento razionalizza e semplifica tutta la normativa precedente inglobando disposizioni parzialmente o totalmente escluse dal campo di applicazione del Reg. 882/2004; tra queste si annoverano: la sanità delle piante, i sottoprodotti di origine animale, le sostanze e i residui nei prodotti di origine animale, le produzioni biologiche, l’etichettatura ed altri.

I settori di applicazione del Regolamento per il SIAN sono i seguenti:
  • gli alimenti e la sicurezza alimentare;
  • l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della filiera agroalimentare, comprese le norme che tutelano gli interessi e l’informazione dei consumatori;
  • la fabbricazione e l’uso di M.O.C.A.

Come avvengono i controlli ufficiali?

I controlli ufficiali devono essere eseguiti secondo procedure documentate e prevedere l’elaborazione di una documentazione scritta (supporto cartaceo o elettronico) fornita in copia agli operatori sottoposti al controllo ufficiale, salvo eccezioni. Le Autorità Competenti potranno effettuare regolarmente i controlli ufficiali su tutti gli operatori, inclusi coloro che operano la vendita a distanza tramite sito e-commerce.

Frequenza dei controlli

La frequenza dei controlli ufficiali verrà stabilita sulla base della valutazione dei rischi identificati associati ad animali, merci e alle attività sotto il controllo degli OSA. I controlli verranno effettuati senza alcun preavviso, tranne nel caso in cui sia necessario e giustificato ai fini di un regolare controllo. Anche in merito ai controlli richiesti dall’OSA stesso, l’Autorità competente potrà decidere di eseguire il controllo con o senza preavviso. Le Autorità Competenti in questo modo potranno garantire una maggiore trasparenza ai consumatori in merito ai prodotti alimentari acquistati assicurando un controllo sull’intera filiera agroalimentare.

Finanziamento dei Controlli Ufficiali

È in vigore dal 1° gennaio 2022 il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n.32 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 625/2017" che abroga il Decreto Legislativo 194/2008. Il D.Lgs 32/2021 definisce le modalità di finanziamento dei controlli e delle altre attività ufficiali eseguiti dalle Autorità Competenti ai fini della verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alla legislazione sulla salute e sul benessere degli animali.

Il Decreto regola il sistema distinguendo i controlli tra quelli a tariffa obbligatoria, non programmati e su richiesta, comprendendo anche quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico, con lo scopo di garantire l'applicazione delle norme in materia di:
  • alimenti e sicurezza alimentare;
  • materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA);
  • mangimi;
  • salute animale;
  • sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
  • benessere degli animali;
  • immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.

Le tariffe, nell’ambito alimentare, sono applicate dalle Autorità Competenti (A.C.) alle seguenti tipologie: controlli per l'esportazione e controlli delle Autorità Sanitarie Locali.

Il Decreto segna un radicale cambiamento per quanto riguarda la tariffa, passando da una concezione prettamente “standard” (ad egual prestazione corrispondeva la medesima tariffa, a livello regionale ed indipendente dalla durata della prestazione) all’attribuzione di un valore preciso al tempo dedicato dall’operatore nell’attività specifica (valore “orario” della funzione).

Restano calcolate su base “forfettaria”, ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento 625/2017, le tariffe per il riconoscimento, per la registrazione e i successivi aggiornamenti, degli stabilimenti dei settori: alimenti, di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) 852/2004 e di cui all'articolo 148 del Regolamento 625/2017.
A tali costi di base deve essere aggiunta la tariffa calcolata su base oraria qualora il tempo necessario per il controllo ufficiale ecceda le ore già considerate incluse nella prestazione.

Le spese non vengono computate in caso di:
  • sospensione o revoca del riconoscimento;
  • sospensione o cessazione dell'attività;
  • variazione della toponomastica;
  • variazione di rappresentate legale di società di capitali.

Ai C.U. ed alle altre attività ufficiali eseguite su richiesta dell'operatore, si applica la tariffa maggiorata del 30 %, quando sono effettuati:
  • in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00;
  • nei giorni festivi;
  • nei giorni feriali con richiesta urgente nelle 24 ore precedenti all'effettuazione del controllo.
Ultimo aggiornamento: 02/11/2022
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