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Operatore del Settore Alimentare (OSA) e Notifica Sanitaria

Obblighi e adempimenti dell’OSA nelle attività di produzione, lavorazione, deposito, distribuzione, vendita e somministrazione alimenti.

L'OSA è la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.
La responsabilizzazione dell'operatore del settore alimentare è un punto cardine della legislazione alimentare, che cambia radicalmente rispetto all’impostazione precedente l’onere primario di garanzia della sicurezza alimentare.

Gli operatori del settore alimentare sono in grado di elaborare sistemi sicuri per l'approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti; essi quindi devono garantire che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati dalla normativa. Pertanto gli OSA dovranno applicare nella loro impresa alimentare l’autocontrollo.

Il Regolamento CE 852/04 stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli OSA e tra i principi di riferimento, si ricordano i seguenti:
  • la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all'operatore del settore alimentare; 
  • è importante il mantenimento della catena del freddo per gli alimenti che non possono essere immagazzinati a temperatura ambiente in condizioni di sicurezza, in particolare per quelli congelati;
  • l'applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP, unitamente all'applicazione di una corretta prassi igienica, dovrebbe accrescere la responsabilità degli operatori del settore alimentare;
  • i manuali di corretta prassi costituiscono uno strumento prezioso per aiutare gli operatori del settore alimentare nell'osservanza delle norme d'igiene a tutti i livelli della catena alimentare e nell'applicazione dei principi del sistema HACCP.

Segnalazione Certificata Inizio Attività - SCIA

Il SIAN dell’Ulss 5 Polesana riceve la Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.), ai fini della registrazione o aggiornamento nell’anagrafe regionale di tutte le imprese che svolgono una qualsiasi delle attività di produzione, trasformazione, trasporto, stoccaggio, somministrazione e vendita di prodotti alimentari o a esse connesse (art. 6 Regolamento CE 852/2004), solo attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di riferimento, a mezzo piattaforma digitale www.impresainungiorno.gov.it (rif. D.P.R. 160/2010).

La ricevuta di inoltro telematico attraverso il S.U.A.P. costituisce titolo abilitativo per l’avvio immediato dell’attività ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 160/2010; essa viene quindi generata e inviata automaticamente dalla piattaforma telematica al termine del percorso di compilazione “guidato” compiuto dall’utente.
Tale documentazione dovrà essere conservata dall’O.S.A. ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell’avvenuta notifica.
La registrazione dell’attività è soggetta al versamento della tariffa prevista dal Tariffario Unico Regionale (revisionato dalla Regione Veneto in seguito all’entrata in vigore del D. lgs. 32/2021). 

Ultimo aggiornamento: 26/10/2022
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