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Edilizia produttiva

I procedimenti propri dello SPISAL dell’Azienda ULSS 5 Polesana, in materia di edilizia produttiva, a partire dal 1.11.2021 a seguito nota del Direttore Generale n. 98074, sono i seguenti:

ATTIVITÀ DI CONSULENZA
L'art. 1, comma 3, del D.lgs 222/2016 dispone che “Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge”, da definirsi come consulenza preistruttoria gratuita presso gli uffici della scrivente Azienda sanitaria. L’esame delle pratiche in fase di consulenza comprende, laddove possibile, anche eventuali valutazioni di massima riferentesi all'esercizio dell'attività con una differenziazione di espressione tra ciò che si ritiene avere un valore formale (corrispondenza alla normativa nazionale, regionale, ecc.) e ciò che può rientrare negli aspetti propositivi-migliorativi e comunque sempre formulato in considerazione di quanto disposto dai locali regolamenti comunali. Il Servizio esprime valutazioni di massima che possono non risultare esaustive e complete sia ai fini del rilascio di successivi atti autorizzativi da parte di altri Enti che della registrazione/riconoscimento dell’attività produttiva di progetto.

Si formula l’esame e la valutazione dei progetti di edilizia produttiva ai fini igienico sanitari sulle seguenti tipologie produttive:

  • stabilimenti industriali;
  • attività artigianali;
  • laboratori in genere;
  • attività di tipo commerciale con superficie superiore a 400 mq.;
  • centri direzionali;
  • capannoni agricoli adibiti ad attività di trasformazione, inclusi i depositi.



ART. 67 DEL D.LVO 81/2008 NOTIFICHE ALL’ORGANO DI VIGILANZA COMPETENTE PER TERRITORIO
Per l’edilizia produttiva, se da un lato la nuova semplificazione amministrativa dettata dal D.lgs 222/2016 detta procedure volte allo snellimento dell’iter preintervento edilizio, dall’altro con l’inserimento del comma 3 bis nell’art. 5 del DPR 380/2001: “Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, permane a carico del datore di lavoro l’onere di informare l’organo di vigilanza sulla attivazione di nuove attività lavorative, o modifica delle esistenti, nel territorio di competenza secondo i disposti di cui all’art. 67 del D. L.vo 81/2008 "Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio".


RICHIESTE DI DEROGA COME PREVISTE NELLE SEGUENTI TRE FATTISPECIE, NON RIENTRANTI NEL DPR 380/2001
In relazione agli adempimenti previsti dal D.lgv. 81/2008, rientrano tra questa fattispecie le seguenti tipologie:

  • art. 65 D. L.vo 81/2008: locali produttivi seminterrati ed interrati se ricorrono particolari esigenze tecniche, limitatamente agli aspetti di sicurezza ed igiene del lavoro;
  • art. 63 D.Lvo 81/2008: per luoghi di lavoro in cui sussistano vincoli urbanistici ed architettonici;
  • allegato IV D. L.vo 81/2008: altezze minime dei locali produttivi in caso di esigenze tecniche limitatamente agli aspetti di sicurezza ed igiene del lavoro.



VERIFICA SU AUTOCERTIFICAZIONE su PDC/SCIA artt. 20-22-23 DPR 380/2001
In relazione a quanto indicato nell’art. 21 della L. 241/1990, può essere richiesta la verifica di conformità igienico sanitaria (facoltativa) sull’autocertificazione prodotta, ed inviata dal SUAP/SUE Comunale che abbia attivato con apposito atto di indirizzo/regolamento un controllo a campione sulle autocertificazioni emesse dai progettisti, in riferimento alla pratica depositata dal privato presso il SUAP Comunale. L’autocertificazione prodotta dovrà risultare conforme alla modulistica approvata.

 
Geom. Elmo Stivanello 
Telefono: 0425393762
E-mail: elmo.stivanello@aulss5.veneto.it 
 
Ricevimento su appuntamento
 

Ultimo aggiornamento: 08/08/2023
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