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Accesso civico 'semplice' concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90

L’art. 5 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ha previsto l’istituto dell’accesso civico, quale diritto di “chiunque”, anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.
Il diritto può essere esercitato gratuitamente, senza obbligo di motivazione e la richiesta va inoltrata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) inoltrando la richiesta in una delle seguenti modalita':
 
Ricevuta la richiesta, il Responsabile Trasparenza e Prevenzione Corruzione (RPCT) verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione Trasparente del portale dell'Azienda ULSS 5 Polesana, entro il termine di 30 giorni.

Contestualmente dà comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato sul sito aziendale, si limita a indicare al richiedente il collegamento ipertestuale al documento o alla informazione.
In caso di inerzia, ritardo, omessa pubblicazione o mancata comunicazione il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2 comma 9-bis della Legge 241 del 7 agosto 1990, inoltrando la richiesta all'attenzione del Direttore Amministrativo, via PEC all'indirizzo protocollo.aulss5@pecveneto.it. 
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Modulo richiesta accesso civico semplice110.45 KB
Regolamento484.79 KB
Ultimo aggiornamento: 04/04/2024
Amministrazione trasparente