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Regolamenti REACH e CLP

Regolamento per la registrazione, la valutazione e l'autorizzazione delle sostanze chimiche (REACH)


Il sistema Reach (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) ha origine dal Regolamento (CE) n. 1907 del 18 dicembre 2006, in vigore dal 1° giugno 2007, che rappresenta la più importante regolamentazione sulle sostanze chimiche a livello europeo. 
Ha introdotto un sistema integrato basato su quattro elementi fondamentali:
  • la registrazione;
  • la valutazione;
  • l’autorizzazione;
  • le restrizioni.
È stato adottato per migliorare la protezione della salute umana e dell’ambiente dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche. Si pone anche come obiettivo la ricerca di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche per limitare in maniera drastica il numero di sperimentazioni condotte sugli animali. I vari processi previsti dal Reach sono governati dall’ECHA, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita allo scopo di garantire la coerenza dell’applicazione del regolamento in tutta l’Unione europea.
Il REACH trova la sua applicazione su tutte le sostanze chimiche, sia quelle utilizzate nei processi industriali sia quelle usate dal cittadino nelle attività domestiche (prodotti per la pulizia o le pitture, sostanze presenti in articoli quali indumenti, mobili ed elettrodomestici)
 

Regolamento per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze chimiche e delle miscele (CLP)


Il Regolamento CE n. 1272/2008, denominato Regolamento Clp (Classification, Labelling and Packaging) stabilisce non solo i criteri di classificazione di pericolo ma dispone, anche, elementi per l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose. Si basa sul sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) ed ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente, nonché la libera circolazione di sostanze, miscele e articoli. La classificazione di pericolosità di una sostanza per le sue proprietà intrinseche impone la comunicazione del pericolo. Le classi di pericolo nel regolamento CLP riguardano pericoli fisici, per la salute, per l’ambiente e ulteriori pericoli.
 

Regolamento sui biocidi (BPR)


Il Regolamento (UE) n. 528/2012 riguarda l’autorizzazione e l'immissione sul mercato e l'uso di biocidi, utilizzati per la tutela dell'uomo, degli animali, dei materiali o degli articoli. Lo scopo del regolamento è quello di garantire un elevato livello di tutela migliorare il funzionamento del mercato dei biocidi nell'UE, garantendo allo stesso tempo un elevato livello di tutela per l'uomo e per l'ambiente. I principi attivi contenuti nei biocidi devono essere tutti autorizzati secondo i principi normativi introdotti con il regolamento. Un ulteriore obiettivo del Regolamento BPR è quello di armonizzare il mercato dell’Unione europea, semplificare l’iter burocratico per l'approvazione e l’autorizzazione sia dei principi attivi che dei biocidi. Sono state introdotti tempi di scadenza per le valutazioni, l'elaborazione di pareri e la formulazione di decisioni a livello degli Stati membri. Come gli altri regolamenti sopra citati il BPR promuove la riduzione delle sperimentazioni sugli animali, obbligando le ditte alla condivisione dei dati e dispone l'uso di metodi di sperimentazione alternativi.


Presso il Dipartimento di Prevenzione è presente una equipe di Ispettori Reach.
Per eventuali informazioni è possibile contattare il numero 0425394770

Ultimo aggiornamento: 20/12/2024
Prevenzione