Cure Termali

DOMANDA DI AMMISSIONE PER CURE CLIMATICHE, SOGGIORNI TERAPEUTICI, CURE TERMALI
(L.R. n. 25/2004 - D.G.R. n. 1245/2015)

Informazioni per il richiedente:
  • le prescrizioni delle cure climatiche, dei soggiorni terapeutici e delle cure termali devono essere redatte dal Medico di Medicina Generale su ricettario fornito dal Servizio Sanitario Regionale e rilasciato a titolo gratuito;
  • il contributo sarà erogato per l’effettiva durata delle cure climatiche e dei soggiorni terapeutici sulla base del numero dei pernottamenti mentre per le cure termali in base alle giornate di prestazione/seduta (tenuto conto dell’eventuale giorno di intervallo tra i due cicli di cure termali);
  • questa ULSS si riserva di richiedere ulteriore documentazione clinica, di disporre approfondimenti clinico-diagnostici senza alcun onere a carico dell’assistito;
  • in caso di soggiorni terapeutici, il medico curante deve redigere un progetto curativo e riabilitativo
  • per l’erogazione del contributo, devono essere esibite dal richiedente entro 30 giorni dall’effettuazione del ciclo autorizzato di cure:
    a) una certificazione rilasciata dal distretto socio-sanitario dell'Azienda ULSS ospitante che attesti l'effettiva permanenza del Beneficiario e dell'eventuale accompagnatore, la località di permanenza e il periodo di permanenza. La certificazione può essere sostituita da analoga dichiarazione dell'autorità di pubblica sicurezza o dei Carabinieri o del Sindaco della località ospitante;
    b) per le cure termali, l’attestazione da parte del Medico dello stabilimento termale delle giornate di prestazione/sedute effettuate;
    c) tutti i documenti attestanti le spese sostenute;
  • trattandosi di contributo di assistenza sanitaria preventiva per ogni giorno di effettiva permanenza nella località di cura, tale contributo consiste nel ristoro delle spese documentate con un massimale giornaliero definito dalla Giunta Regionale del Veneto, con le seguenti specifiche:
    a. il contributo è comprensivo delle spese di vitto e di viaggio;
    b. nel caso di cure termali effettuate in giornata o ambulatorialmente, il contributo è erogato solo per le spese documentate di vitto e di viaggio in misura non superiore al 50% del massimale giornaliero definito dalla Giunta Regionale;
    c. il contributo è raddoppiato per i Beneficiari che hanno diritto al contributo di accompagnamento;
    d. a coloro che non documentano spese di affitto o di albergo potranno essere rimborsate le spese di vitto fino alla concorrenza giornaliera massima pari al 50% del contributo regionale previsto, previa presentazione di documentazione di spesa;
    e. qualora i soggiorni/le cure siano effettuati fuori Regione Veneto, non si garantisce che gli organi di competenza delle altre Regioni rilascino la documentazione necessaria ai fini dell’ottenimento del contributo;
    f.  Le CURE CLIMATICHE o i SOGGIORNI TERAPEUTICI non sono ammessi in CAMPEGGIO, CAMPER, CROCERIA O ALL’ESTERO. Non possono altresì coincidere con il comune di residenza.

CHI HA DIRITTO
Sono previste nove tipologie di beneficiari:
  • Mutilati ed invalidi di guerra (art. 2 legge n. 313/1968, DPR n. 834/1981 e successive modifiche);
  • Coloro che siano in possesso di pensione ascrivibile ad una categoria compresa fra la I, con o senza assegni di superinvalidità, e l’VIII, di cui alla tabella A allegata al T.U. sulle pensioni di guerra (DPR n. 915/1978 “Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra” e successive modifiche);
  • Mutilati ed invalidi per cause di guerra e civili di guerra (artt. 9 e 10 legge n. 313/1968; DPR n. 915/1978 e successive modifiche; DPR n. 834/1981);
  • Coloro che siano in possesso del verbale di visita della Commissione Medica di Pensione di Guerra (CMPG);
  • Mutilati ed invalidi per servizio di cui alla legge n. 9/1980 (“Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915”), nonché il personale militare e di polizia di stato in servizio che abbia contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio come specificato nella tabella A del DPR 915/1978;
  • Mutilati ed invalidi per servizio ordinario che siano in possesso di pensione privilegiata ascrivibile ad una categoria compresa fra la I, con o senza assegni di superinvalidità, e l’VIII, di cui alla tabella A allegata al T.U. sulle pensioni di guerra (DPR n. 915/1978 e successive modifiche);
  • Coloro che, in attesa di ottenere il relativo decreto di concessione della pensione, siano in possesso del verbale (o dell’estratto del verbale) della Commissione medico-ospedaliera che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni od infermità, attribuendo una delle categorie di pensione di cui alla tabella A allegata al T.U. sulle pensioni di guerra (DPR n. 915/1978 e successive modifiche);
  • Coloro a cui sia stato riconosciuto l’equo indennizzo (in attesa della concessione della pensione a conclusione della causa per servizio e comunque entro tre anni dalla data de provvedimento di riconoscimento dell’equo indennizzo) per infermità contratta in servizio ed ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A allegata al T.U. sulle pensioni di guerra (DPR n. 915/1978 e successive modifiche);
  • Ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti che, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 791/1980, sono equiparati agli invalidi di guerra.
I beneficiari sono solo gli ascritti alla tabella A del DPR n. 915/1978 e successive modifiche.

COSA FARE
La domanda deve essere presentata entro il 28 febbraio di ogni anno secondo lo schema predisposto per tutte le tipologie di prestazioni rimborsabili e reperibile in allegato a questa pagina o presso lo sportello del proprio Distretto.
Ultimo aggiornamento: 13/12/2023