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Assistenza Sanitaria durante soggiorni all’estero per motivi di lavoro/studio nei Paesi al di fuori dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera (DPR 618/80)

Il cittadino italiano, iscritto al Sistema Sanitario Regionale, che si trasferisce temporaneamente all’estero nei Paesi al di fuori dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, della Svizzera per motivi di lavoro o borsa di studio (casi previsti dal DPR 618/80) può usufruire della garanzia dell’assistenza sanitaria in forma indiretta.

CHI PUO’ BENEFICIARE DELL’ASSISTENZA?

L’assistenza sanitaria è destinata a:
  • cittadini occupati temporaneamente all'estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro, ivi compresi i ministri del culto cattolico o di altri culti che svolgano attività connesse al proprio ministero, i religiosi e le religiose del clero che svolgano attività lavorativa presso terzi;
  • collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari;
  • lavoratori autonomi ivi compresi i liberi professionisti, che svolgano all'estero un'attività lavorativa per periodi di tempo limitato;
  • titolari di borse di studio percepite anche da Università o fondazioni estere;
  • lavoratori all'estero, temporaneamente disoccupati, sempre che tale condizione risulti da attestazione rilasciata dai competenti uffici di collocamento dello Stato estero;
  • cittadini temporaneamente all'estero titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da istituti previdenziali italiani;
  • familiari dei soggetti di cui sopra che seguano il lavoratore all'estero o lo raggiungano anche per brevi periodi;
  • cittadini italiani, dipendenti pubblici, con attività di servizio all'estero ed in particolare:
1. dipendenti dello Stato, compresi i contrattisti italiani o stranieri nonché gli impiegati locali di cui al R.D. 18 gennaio 1943, n. 23, anche se non pubblici dipendenti e ancorché prestino la propria opera per missioni di breve durata presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, delegazioni permanenti o speciali del Governo italiano all'estero, ovvero partecipino per conto del Governo stesso a commissioni, conferenze, trattative o riunioni fuori del territorio nazionale anche presso organismi internazionali;

2. personale militare italiano, anche di leva, in servizio all'estero e quello imbarcato su navi o aeromobili italiani, che abbiano bisogno di trattamento sanitario in territorio estero;
3. personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo, compresi gli incaricati locali, in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero.

COSA SIGNIFICA ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA INDIRETTA?

Per assistenza sanitaria in forma indiretta si intende l’anticipo delle spese e la presentazione della domanda di rimborso alla Rappresentanza diplomatica italiana all’estero entro il termine di tre mesi dalla data dell’ultima spesa per ciascun evento sanitario.

COSA FARE PRIMA DELLA PARTENZA? 

Per avere diritto a questa forma di assistenza, i cittadini che desiderano beneficiare di tale servizio devono presentare l’apposito modulo (ex D.P.R. 618/1980) allo sportello amministrativo territoriale dell’Ulss 5, debitamente compilato e sottoscritto da parte del datore di lavoro o della borsa di studio, unitamente alla seguente documentazione:

  • codice fiscale del cittadino e degli eventuali familiari al seguito;
  • per i lavoratori: nota di trasferimento all'estero e documentazione comprovante il mantenimento all’assoggettamento al sistema previdenziale italiano;
  • per gli studenti: documentazione comprovante il conseguimento della borsa di studio o lo stage presso Università o fondazioni estere.
Il modulo deve essere compilato nella prima parte dalla ditta che distacca il lavoratore (o dall’Ente Universitario che riceve il borsista) .
La mancata presentazione del modulo comporta la perdita del diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero. La durata dell'attestato sarà pari alla durata del periodo di soggiorno all'estero per motivi di lavoro o per borsa di studio.
NOTA BENE: Questo attestato non viene mai rilasciato ai lavoratori distaccati che si recano in un Paese dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e in Svizzera. In tali Paesi il lavoratore deve recarsi con la TEAM o con il modello S1 (per periodi superiori ai 3 mesi). 
Per quanto riguarda i lavoratori distaccati che si recano in un altro Paese convenzionato, questi devono farsi rilasciare sia il modello previsto dalla specifica convenzione sia il modello previsto dal DPR 618/80.
Per i lavoratori distaccati che non hanno diritto alla copertura prevista dalla specifica convenzione (alcune convenzioni prevedono l’assistenza limitata ai lavoratori privati) dovrà essere rilasciato esclusivamente il modello previsto dal DPR 618/80.

COSA SUCCEDE IN CASO DI RIENTRO TEMPORANEO IN ITALIA?

In caso di rientro saltuario in Italia si ha diritto alle prestazioni garantite alla generalità dei cittadini documentando l'attività di lavoro o di studio all’estero. In particolare, qualora la brevità del rientro risulti incompatibile con i tempi previsti per la re-iscrizione nell'elenco del proprio medico di fiducia, si ha diritto all'assistenza medico-generica e pediatrica attraverso il sistema delle visite occasionali ed i servizi di guardia medica con oneri a proprio carico, per i quali si può richiedere il rimborso.

COSA FARE AL RIENTRO STABILE IN ITALIA?

Al momento del rientro definitivo dall'estero, sarà necessario recarsi agli sportelli amministrativi del  territorio (Punti Sanità),e provvedere alla re-iscrizione al Sistema Sanitario Regionale ed alla scelta del medico di fiducia. La re-iscrizione può ricadere negli elenchi dello stesso medico di fiducia a carico del quale si era iscritti al momento della sospensione.
 
Ultimo aggiornamento: 20/09/2022