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Notifiche inizio attività

Notifiche ex art. 67 D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81

L’art. 67 del D.lgs. 81/2008 "notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio" recita:

1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (*). Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo (**).

3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.

4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

(*) pertanto la comunicazione va fatta al SUAP del Comune

(**) il modello approvato con D.M. 18/04/2014

ITER AMMINISTRATIVO
L’inoltro delle pratiche avviene unicamente per via telematica all’indirizzo di posta certificata a suap.ro@cert.camcom.it che provvederà all’inoltro per via telematica allo SPISAL-Azienda ULSS 5 Polesana all’indirizzo protocollo.aulss5@pecveneto.it.
Il responsabile del procedimento dello SPISAL è il dr. Marco Lipparini.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
L’atto completo di tutti gli elementi richiamati nel modulo di cui al DM 18/04/2014 è efficace dal momento della sua registrazione presso lo SPISAL e non prevede una risposta del Servizio che può attivare la vigilanza di competenza, come peraltro previsto dal DGRV 478/2015.
Ultimo aggiornamento: 08/08/2023
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